La Chiesa Ordinariato Militare

I Pastori

L’Arcivescovo Ordinario Militare

L’Arcivescovo Ordinario Militare, in virtù dell’Ordinazione Episcopale e con la missione canonica a lui conferita dal Sommo Pontefice, in comunione con il Vicario di Cristo e insieme al Collegio dei Vescovi, è costituito pastore della Chiesa Ordinariato Militare ed ha responsabilità di governarla con piena potestà. E’ principio visibile e fondamento dell’unità del suo Presbiterio e dei suoi fedeli, e la rappresenta nel vincolo della pace e dell’amore39. Egli è nominato liberamente dal Sommo Pontefice40; gode dei diritti ed è tenuto agli obblighi dei vescovi diocesani, fa parte della Conferenza Episcopale Italiana41; è in stretta comunione con le altre Chiese e con gli Ordinariati Militari delle altre Nazioni42. All’Arcivescovo Ordinario Militare compete – nella Chiesa a lui affidata – tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale43, nei termini stabiliti dal Codice di diritto canonico.La sua giurisdizione si estende a tutti i fedeli (sacerdoti, membri di Istituti religiosi o di Società di vita apostolica, laici) che a diverso titolo appartengono alle Forze Armate o che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall’Ordinario Militare.Detta giurisdizione è:
personale, perché si esercita sulle persone che fanno parte dell’Ordinariato, anche se fuori dei confini nazionali;
ordinaria, perché annessa all’ufficio stesso;
propria, ma cumulativa con la giurisdizione dei vescovi diocesani.I vescovi diocesani e i parroci locali esercitano, per diritto proprio, la loro giurisdizione su persone e su luoghi militari solo come supplenza, quando cioè mancano l’Ordinario Militare o i suoi cappellani44 o i sacerdoti collaboratori. Le distinzioni di giurisdizione non siano mai causa di estraneità o indifferenza, ma regnino sempre, tra la Chiesa Ordinariato Militare e le altre Chiese particolari, la carità di Cristo e lo Spirito Santo che riunisce tutti in un solo corpo45.E’ proprio dell’Arcivescovo agire nella sua Chiesa in persona Christi, unicamente interessato a renderla immagine del Regno di Dio e, sotto la guida dello Spirito Santo, a condurla nelle vie del Signore. Perciò, si richiede all’Arcivescovo una profonda intimità con il Signore attraverso la preghiera, perché possa essere illuminato in tutta la sua missione a guida del popolo cristiano.Inoltre, l’Arcivescovo è tenuto a servire la sua Chiesa con l’esempio ed è guida ai suoi sacerdoti con la sua operosità apostolica. Ha il compito di annunciare il Vangelo, santificare il popolo cristiano, guidandolo sulla via della salvezza.Per la sua Chiesa, l’Arcivescovo è il primo annunciatore del Vangelo e testimone della risurrezione di Gesù. Dallo stesso Signore ha ricevuto la missione di evangelizzare quando gli è stato detto: “Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d’animo e dottrina”46; a lui promise di farlo “fideliter et indesinenter”47.L’evangelizzazione è il principale compito dell’Arcivescovo al quale adempie sia personalmente che attraverso i suoi collaboratori: cappellani militari, diaconi e catechisti, assumendosi la responsabilità che tutto avvenga “custodendo puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione che nella Chiesa si è conservata costante e universale fin dai tempi degli apostoli”48.L’Arcivescovo curerà perciò ogni forma di evangelizzazione, senza lasciar nulla d’intentato perché Cristo sia annunciato attraverso la predicazione, la catechesi, lo studio e tutto ciò che suggeriranno lo Spirito Santo e la passione per il Vangelo.Disporrà che nella sua Chiesa il Vangelo sia sempre onorato, diventi il criterio di giudizio, il punto di riferimento a cui guardare e sia per tutti “un’energia operante di Dio per apportare la salvezza a chiunque crede”49.All’Arcivescovo spetta il compito di santificare il suo popolo “perseverando nella preghiera a Dio onnipotente per il bene del suo popolo santo, ed esercitando in modo irreprensibile il sommo sacerdozio”50.Nell’Arcivescovo, circondato dai suoi presbiteri, è presente lo stesso Signore Gesù che predica e santifica il suo popolo51. L’Arcivescovo ricordi sempre che esprime questa presenza quando celebra e presiede le liturgie, specialmente quelle più solenni, prima fra tutte la celebrazione della Messa Crismale nella chiesa principale di santa Caterina a Magnanapoli in Roma.L’Arcivescovo provveda inoltre che ai fedeli sia sempre assicurata l’amministrazione dei sacramenti e la guida nella preghiera attraverso i cappellani militari o altri sacerdoti o, nei limiti delle loro rispettive competenze, attraverso i diaconi e i ministri straordinari dell’Eucaristia.L’Arcivescovo non faccia mancare gli orientamenti necessari perché i sacerdoti e i fedeli camminino sulle orme di Cristo nella via della salvezza anzi, come il Buon Pastore, preceda il suo gregge indicando la strada.Con paterna carità l’Arcivescovo ami tutti coloro che gli sono affidati, primi fra tutti i sacerdoti e i diaconi, suoi più immediati collaboratori nel servizio alla Chiesa e ai fratelli. Sia sempre accogliente con i poveri e i bisognosi e, come il Buon Pastore, vada in cerca della pecora smarrita per ricondurla all’unico ovile di Cristo.Per i cappellani militari sarà padre, fratello e amico, interessandosi della loro situazione spirituale e materiale. Riserverà specialissima sollecitudine verso i sacerdoti malati, anziani, lontani dai loro familiari o in particolari difficoltà materiali e spirituali. Con responsabilità farà giungere ai cappellani la sua approvazione e, con carità, le correzioni necessarie, sempre consapevole del legame sacramentale che li unisce alla sua persona.Oltre all’attenzione ai singoli cappellani, curerà che si sviluppi e cresca un’autentica vita di Presbiterio, famiglia spirituale dei sacerdoti dove, in fraterna amicizia, ogni sacerdote possa essere sostenuto ed edificato per una vita serena ed un servizio sempre più qualificato.L’Arcivescovo, attraverso la Visita Pastorale, conosca i suoi fedeli e, interessandosi anche alle condizioni materiali, si faccia portavoce delle loro necessità.L’Ordinario Militare, dinanzi allo Stato, è il primo responsabile “dell’alta direzione del servizio assistenza spirituale alle Forze Armate”52. Esercita tale funzione nel rispetto e nella tutela dei principi della libertà di religione, secondo le norme concordatarie e statali.


Il Presbiterio

Il Presbiterio della Chiesa Ordinariato Militare costituisce una sola famiglia sacerdotale di cui l’Ordinario Militare è come il padre53. Esso è composto dai sacerdoti – sia diocesani che religiosi – che nella Chiesa Ordinariato Militare svolgono un servizio pastorale stabile. Insieme formano un unico Ordine Presbiterale54 in forza del Sacramento e della comunione gerarchica con l’Ordine Episcopale55.Tutti i cappellani militari, pur compiendo il servizio pastorale in diversità di ambienti, di armi, di specialità, formano un unico Presbiterio fondato sulla fraternità di sacerdoti56 e sull’unità della missione57.Il Presbiterio della nostra diocesi è articolato in Zone Pastorali nelle quali è presente la Chiesa Ordinariato Militare. Le distinzioni zonali sono finalizzate a una maggiore conoscenza e comunione tra i cappellani e ad una più immediata applicazione ed efficacia delle loro iniziative pastorali, cui si affianca l’impegno dei laici.Il Presbiterio di zona è presieduto da un Capo Servizio nominato dall’Ordinario Militare. Tutti i cappellani militari, quando convocati dal Capo Servizio delle rispettive zone di appartenenza, sono tenuti a partecipare alle riunioni presbiterali.Il Capo Servizio serve la comunione presbiterale zonale curando che le direttive pastorali per la Chiesa Ordinariato Militare abbiano accoglienza ed attuazione nel suo ambito di competenza. Pianifica incontri periodici con i cappellani della zona per organizzare l’attività pastorale. Informa l’Ordinario di tutto quanto può riguardare ogni parrocchia militare o avere particolare rilevanza per il servizio pastorale.Visita i cappellani e si accerta che non manchino i mezzi necessari per la pastorale. Condivide la responsabilità pastorale dei suoi cappellani, si preoccupa della loro formazione permanente e prende a cuore la persona e il ministero di ognuno. Vigila che da parte dei cappellani vi sia osservanza dei doveri ecclesiastici a norma del Codice di diritto canonico.L’Ordinario Militare può rimuovere liberamente o per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il Capo Servizio di zona58.


Il Cappellano Militare

Il cappellano militare è un sacerdote cattolico che, fornito delle necessarie qualità per svolgere proficuamente questa speciale missione pastorale, esercita il suo ministero in forma stabile sotto la giurisdizione dell’Ordinario Militare.Il cappellano militare può essere incardinato nella Chiesa Ordinariato Militare o in altra diocesi o, se sacerdote religioso, nell’Ordine, nella Congregazione, nell’Istituto di appartenenza senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno tra gli stessi cappellani.Il sacerdote cattolico idoneo a compiere il servizio di cappellano militare è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo nulla osta del proprio Ordinario (vescovo diocesano o superiore maggiore) su designazione dell’Ordinario Militare e proposta del Ministro della Difesa.E’ competenza propria dell’Ordinario Militare l’istituzione ecclesiastica di cappellano militare e il conferimento della missione canonica nella sua Chiesa.La missione canonica affidata dall’Arcivescovo Ordinario Militare ad un sacerdote conferisce carattere di stabilità, fatto salvo quanto disposto dalle leggi dello Stato. Al tempo stesso, considerate le esigenze pastorali a volte delicatissime e urgenti della Chiesa Ordinariato Militare, è richiesta a tutti pienissima e generosa accettazione di mobilità. Di norma, il cappellano non superi cinque anni di azione pastorale nello stesso reparto militare.Tutti i cappellani militari, sia sacerdoti diocesani incardinati nell’Ordinariato o in altre diocesi, che sacerdoti religiosi vincolati dai Voti, durante il loro servizio di cappellani militari dipendono dall’Ordinario Militare.I sacerdoti cappellani militari incardinati nella Chiesa Ordinariato Militare, anche quando collocati in congedo conservano detta dipendenza, a meno che non ottengano l’incardinazione in altra diocesi.Il cappellano militare gode dei diritti ed è tenuto ad osservare i doveri dei parroci, cumulativamente con il parroco del luogo.Con legge dello Stato è assicurato ai cappellani militari uno stato giuridico che tutela ed onora le loro persone, il ruolo e la dignità di sacerdoti.Il cappellano militare abbia sempre presente di essere sacerdote di Cristo e di essere assimilato di rango ai diversi gradi degli Ufficiali: ricordi che questa sua seconda condizione è in funzione dell’annuncio e “a causa del Vangelo”.


I Religiosi

Nella Chiesa Ordinariato Militare sono presenti i religiosi come cappellani militari e le religiose, in special modo, per l’assistenza negli ospedali militari. I religiosi e le religiose arricchiscono di doni e carismi la nostra Chiesa ed il servizio di assistenza spirituale. Le religiose sappiano di essere attese ed accolte quale presenza evangelica di carità nei luoghi di cura. Tutti perseverino nella fedeltà alla vocazione e al carisma del proprio Istituto mantenendo stretti legami e validi rapporti con i loro superiori. L’Ordinariato Militare informa i Superiori Maggiori dell’operato dei religiosi e ne apprezza il loro apostolato.


I Diaconi Permanenti

L’Ordinariato Militare, consapevole che a livello teologico ed ecclesiale il diaconato permanente costituisce una preziosa completezza sacramentale, ricerca ed apprezza le vocazioni al diaconato permanente; cura il loro discernimento e formazione; compie approfondimenti e analisi prima di decidere nel merito alla preparazione, all’incardinazione e al loro inserimento nella Chiesa Ordinariato Militare, per un’adeguata pastorale.


I Ministeri laicali istituiti

Ai militari che lo desiderano e ne sono degni, la Chiesa Ordinariato Militare, dopo adeguata preparazione, è disposta a conferire i ministeri del lettorato e dell’accolitato, o l’incarico di ministro straordinario dell’Eucaristia. La Chiesa conferisce questi ministeri per potenziare il suo impegno nell’evangelizzazione e nella catechesi, nella liturgia e nella carità, nel servizio e nell’edificazione del Corpo Mistico di Cristo59.Questo servizio diviene particolarmente utile quando non sia possibile garantire la presenza del cappellano militare per presiedere la preghiera, per celebrare la liturgia della Parola, per amministrare e custodire l’Eucaristia. E’ importante infatti, che in ogni realtà militare in cui è presente un rilevante numero di uomini, sia custodita l’Eucaristia.


Maria, modello di Santità

In questa sua esperienza di grazia, la Chiesa Ordinariato Militare guarda a Maria quale suo modello di santità: venera lei, vergine e Madre di Dio, concepita senza peccato e piena di grazia. Nella Comunione dei santi, venerati con lei come nostri intercessori, contempla in Maria assunta la nostra madre, la madre della Chiesa, la regina della pace.Questo Sinodo ha iniziato il suo cammino considerando la propria identità di Chiesa originata dalla Trinità; ora, in comunione con tutta la Chiesa, invoca l’intercessione della Madre di Dio e madre degli uomini affinché “tutte le famiglie dei popoli, in pace e in concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisibile Trinità”60.


39 Cfr. Vaticano II, Lumen gentium, 23.
40 Cfr. Giovanni Paolo II, Spirituali Militum Curae, II, 2.
41 Cfr. Ibid., III.
42 Cfr. Ibid., II,4.
43 Cfr. Codex Iuris Canonici, 381.
44 Cfr. Giovanni Paolo II, Spirtuali Militum Curae, II, 2.
45 Cfr. Messale Romano, Preghiera Eucaristica III.
46 Liturgia Romana, De Ordinatione Episcopi, 29.
47 Ibid., 19.
48 Idem, 19.
49 Rm. 1,16.
50 Liturgia Romana, De Ordinatione Episcopi, 26.
51 Ibid., 18.
52 Legge 01/06/1961, n. 512, art. 2.
53 Cfr. Vaticano II, Christus Dominus, 28.
54 Cfr. Vaticano II, Presbyterorum ordinis, 1.
55 Cfr. Giovanni Paolo II, pastores dabo vobis, 17.
56 Cfr. Vaticano II, Lumen gentium, 41.
57 Cfr. Vaticano II, Presbyterorum ordinis, 1; 2; 10.
58 Cfr. Codex Iuris Canonici, 554.
59 Cfr. C.E.I., Evangelizzazione e Ministeri, Roma, 1977.
60 Vaticano II, Lumen gentium, 69.