DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216.

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216.

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge marzo 2000, n. 78.

Art. 24.
Modifica all’articolo 60 dei decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006».
2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «del comma 2 dell’articolo 21» sono aggiunte le seguenti: «e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)».
3. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d’avanzamento di cui all’articolo 18 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.».

Art. 25.
Modifica all’articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le promozioni annuali ad anzianità di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianità, agli ufficiali valutati per l’avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d’avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell’anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianità».

Art. 26.
Modifica dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell’Arma Aeronautica, sino al 2005, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado».

Art. 27.
Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda».
2. Al comma 4 dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La speciale indennità è determinala con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
3. Al comma 14 dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «27 dicembre 1995, n. 549» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 1995, n.. 549».
4. All’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni».

Art. 28.
Modifica all’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 5 dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4».
2. Al comma 6 dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
3. All’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare può avvenire con le modalità di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224».

Art. 29.
Modifica all’articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

I. All’articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e aggiunto il seguente:
«10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le delazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell’aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianità di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo».