Legge 512

PARTE VIII:
DISCIPLINA

Sezione I – SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

Art. 71
Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

la sospensione disciplinare dall’impiego, di cui all’articolo 43;la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all’articolo 60;la perdita del grado, di cui all’articolo 69.

 

 
Sezione II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Paragrafo 1° – Inchiesta formale

 
 

Art. 72
L’inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 71.
L’inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 73
Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell’autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro per la difesa, sentito l’Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l’indicazione degli addebiti specifici.
Il Ministro per la difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 74
L’inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.
In nessun caso l’inchiesta formale è affidata all’Ordinario militare o al Vicario generale militare.
L’inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all’inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l’inchiesta formale ad un ufficiale generale dell’Esercito, che rivesta grado superiore all’inquisito.
L’inquirente esperisce l’inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell’Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell’inchiesta e all’indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 75
Il Ministro in base alle risultanze dell’inchiesta formale, decide, sentito il parere dell’Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
L’accertazione delle dimissioni dal grado estingue l’azione disciplinare.

 

Paragrafo 2° – Consiglio di disciplina

 

Art. 76
Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell’inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all’articolo 71, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell’inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 77
Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta dal Ministro per la difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

Art. 78
Il Consiglio di disciplina è composto:

dal Vicario generale militare, presidente;da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina è composto dal Vicario generale e da due ispettori.
Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango e grado militare superiore a quello di maggiore, è composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro per la difesa.
Funziona da segretario il membro anziano.

Art. 79
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanti applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge 10 aprile 1954, n. 133.

 

PARTE IX:
DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

 

Art. 80
In tempo di guerra il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all’occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 81
In tempo di guerra, è sospesa l’applicazione dell’articolo 53.

 

TITOLO II:
Avanzamento

PARTE I:
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 82
Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo;per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.
Art. 83
Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall’Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall’Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione d’avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l’Ordinario militare.
Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all’approvazione del Ministro per la difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 84
I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell’ordine di iscrizione nei ruoli di cui all’articolo 21.
Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
E’ sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All’interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l’hanno determinata.
Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi dell’articolo 23, sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.
Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall’impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell’articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.
Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.

 

PARTE II:
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Art. 85
I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l’ordine di anzianità.

Art. 86
I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nel’ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.
Alla designazione dei promovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l’ordine di merito in numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell’organico dei primi cappellani militari capi.
Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche i cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 87
Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d’avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

 

PARTE III:
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

 

Art. 88
Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell’Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale.

Art. 89
Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
Per essere scrutinato per l’avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado di anzianità.

 

TITOLO III:
Trattamento economico

PARTE I:
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 90
L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza all’Ordinario militare, al Vicario generale e agli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell’Amministrazione della difesa.

 

PARTE II:
TRATTAMENTO DI ATTIVITA’

 

Art. 91
All’Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d’armata, esclusa l’indennità per le spese di alloggio contemplata dall’articolo 33 (lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni per l’esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Art. 92
Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 93
Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l’indennità militare speciale, di cui all’articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l’indennità di alloggio.

Art. 94
Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l’onere del trattamento economico.

 

Continua