Legge 512

PARTE IV:
CAPPELLANI MILITARI
IN SERVIZIO PERMANENTE

Sezione I – NOMINA

 


Art. 28
La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di età.

 

Sezione II – IMPIEGO
Paragrafo 1° – Disposizioni generali

 


Art. 29

L’impiego consiste nell’esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
L’impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 30
Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
Il ministro per la difesa, sentito l’Ordinario militare, può concedere l’autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 31
Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:

il servizio effettivo;l’aspettativa;la disponibilità;la sospensione dall’impiego.

 
Paragrafo 2° – Servizio effettivo
 

Art. 32
Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d’impiego.

Art. 33
E’ idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
L’idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

 

Paragrafo 3° – Aspettativa

 
 

Art. 34
L’aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

prigionia di guerra;2) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;3) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;4) motivi privati.

L’aspettativa è disposta:

di diritto, per la causa di cui al n. 1);a domanda o d’autorità, per le cause di cui ai nn. 2) e 3);soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4).


Le cause indicate ai nn. 2) e 3) debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.
L’aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell’Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l’aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l’interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell’avanzamento.

Art. 35
L’aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l’ha determinata.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l’aspettativa, l’interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.
Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 36
L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
L’aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 37
Allo scadere dell’aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.
Nei casi di aspettativa per infermità si provvede temporaneamente agli accertamenti sanitari.
Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 35.
Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell’articolo 48.
Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d’aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e dalle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 38
Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.
Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dell’articolo 34.

Art. 39
I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa, e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

 

Paragrafo 4° – Disponibilità

 

Art. 40
La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall’Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilità.
La disponibilità non può durare più di due anni.
Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 41
Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l’Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.
Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l’anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 42
Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell’articolo 41, non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.
Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.

 

Paragrafo 5° – Sospensione dall’impiego

 

Art. 43
La sospensione dall’impiego può avere carattere:
– precauzionale; – disciplinare; – penale.
La sospensione dall’impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.

Art. 44
Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall’esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto la sospensione disciplinare dall’impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 45
Per la sospensione dall’impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresì la disposizione dell’articolo 98, del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell’articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l’articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, è disposta sentito il parere dell’Ordinario militare.

 

Sezione III – CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Paragrafo 1° – Disposizioni generali

 

Art. 46
Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

età;infermità;inidoneità agli uffici del grado;domanda;d’autorità;elevazione alla dignità vescovile;perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
Si applica il disposto dell’articolo 34 della legge 10 aprile 1954, numero 113.
 

Paragrafo 2° – Cessazione dal servizio permanente per età

 

 
Art. 47
Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Il cappellano militare, se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
Al cappellano militare che cessa dal servizio per età con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o più anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell’articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
 

Paragrafo 3° – Cessazione dal servizio permanente per infermità

 

 
Art. 48
Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se si tratti infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore,
Se trattisi di infermità non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:
a) venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 49
Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell’articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 50
Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da scriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o l’assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al cappellano militare suddetto che all’atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l’aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l’assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull’ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegua la pensione vitalizia o l’assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente.
In tal caso, però, resta escluso l’aumento di sei anni.

Art. 51
Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell’idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione.
Il cappellano militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.
Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l’assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di età, per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di età di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell’articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell’assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizi di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all’uopo richiesta, e agli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall’articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall’articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

 

Paragrafo 4° – Cessazione dal servizio permanente per idoneità agli uffici del grado

 

Art. 52
Il cappellano militare che, su giudizio dell’Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 48.

 

Paragrafo 5° – Cessazione dal servizio permanente a domanda

 

Art. 53
Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.
Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.
L’accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell’Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.
Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.

 

Paragrafo 6° – Cessazione dal servizio permanente di autorità

 

Art. 54
Il cappellano militare può, su proposta dell’Ordinario militare approvata dal Ministro, nell’interesse del servizio, essere collocato d’autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell’articolo 53.

 

Paragrafo 7° – Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

 

Art. 55
Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.

 

PARTE V:
CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 56
I cappellani militari in congedo concorrono secondo le necessità, al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 57
Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

in servizio temporaneo;in congedo illimitato;sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 58
Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 59
Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

Art. 60
Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall’impiego dagli articoli 44 e 45.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l’espiazione della pena.

Art. 61
Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell’Ordinario militare.
Tale numero può essere aumentato durante il corso dell’anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

Art. 62
Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di collocamento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell’Ordinario militare.

 

Sezione II – CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

 

Art. 63
I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Art. 64
Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all’Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:

certificato di nascita;2) certificato di cittadinanza italiana;3) certificato di godimento dei diritti politici;4) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;5) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l’aspirante è in possesso dell’idoneità fisica richiesta dall’articolo 18.

Sull’accoglimento delle domande decide il Ministro per la difesa, su designazione dell’Ordinario militare.

Art. 65
Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.

 


Sezione III – CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

 


Art. 66
La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:

dal servizio permanente nei casi previsti dalla presente legge;dalla categoria di complemento, a norma dell’articolo 65.


Art. 67
Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:
68 anni, se primo cappellano militare capo;
65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
 

PARTE VI:
CAPPELLANI MILIATRI IN CONGEDO ASSOLUTO

 

Art. 68
Il cappellano militare in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

PARTE VII:
PERDITA DEL GRADO

 

Art. 69
Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall’Ordinario militare, o per una delle cause secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanti applicabili.
In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70
Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell’Ordinario militare, quando riacquisti la idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall’articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

 

 

Continua