La Chiesa Ordinariato

La Chiesa Ordinariato Militare ha la grazia di celebrare il suo primo Sinodo in questi anni che immediatamente precedono il terzo millennio dell’era cristiana. E’ un’occasione privilegiata per rileggere, alla luce della Parola di Dio e della propria esperienza, il piano che il Signore ha su di essa e per approfondire la propria identità di popolo di Dio radunato tra i militari, nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insieme al proprio Pastore1.All’inizio della nostra storia si colloca l’opera di molti sacerdoti che si dedicarono all’assistenza spirituale dei militari già prima della Grande Guerra del 1915-1918, per cui volontariamente si affiancarono a quei cristiani militari che combatterono per l’Unità d’Italia.Vogliamo qui ricordare questi sacerdoti che, in guerra e in pace, sono stati sempre pastori di tutti i loro militari, testimoniando con la loro vita e con il loro servizio l’amore a Cristo. Uniti al suo sacrificio con l’adempimento fedele della loro missione, talvolta eroica fino all’effusione del sangue, li veneriamo quali fondatori della Chiesa Ordinariato Militare e riconosciamo il loro operato quale contributo alla formazione della coscienza nazionale del popolo italiano.Al termine del conflitto apparve necessario continuare a rendere questo servizio ecclesiale a vantaggio dei militari, bisognosi di una concreta e specifica opera pastorale. Nel 1926 la Santa Sede e lo Stato Italiano assicurarono l’assistenza spirituale alle Forze Armate costituendo il Vicariato Castrense per l’Italia: sacerdoti cattolici in possesso di quei requisiti ritenuti necessari dalla Chiesa e dallo Stato, furono nominati cappellani militari ed assimilati al rango degli Ufficiali.Il papa Pio XI nominò quale suo delegato, un Ordinario Militare per l’Italia insignito della dignità di Arcivescovo. Si organizzò così, in uno spirito di “servizio di Chiesa”, l’assistenza spirituale alle Forze Armate sia in tempo di guerra che in tempo di pace2.Con la Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae del 1986, il papa Giovanni Paolo II ha giuridicamente assimilato la realtà ecclesiale militare a quella delle diocesi, compiendo un significativo passaggio da un “servizio di Chiesa” ad una “Chiesa di servizio”.Questa nuova realtà della nostra Chiesa consiste nell’essere una peculiare circoscrizione ecclesiastica3 comprendente ogni realtà militare: luoghi, persone, familiari conviventi. Perciò, anche a motivo dei membri che lo compongono, l’Ordinariato Militare si può definire: Chiesa particolare, territoriale, personale.
Chiesa Ordinariato Militare: Popolo di Dio e Corpo Mistico di Cristo
 La denominazione “Chiesa Ordinariato Militare” esprime la sua natura teologica:
Chiesa particolare
, nella quale è realmente presente la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica;
Ordinariato
, la sua struttura organizzativa;
Militare
, la sua specificità.La Chiesa Ordinariato Militare ha coscienza di realizzare la propria vocazione vivendo nella comunione e compiendo integralmente la missione a lei affidata da Cristo.Particolare privilegio e segno d’attenzione della Chiesa universale verso i militari è il fatto che ciò che costituisce un battezzato membro della Chiesa Ordinariato Militare non è tanto l’abitare in un determinato territorio, quanto l’essere chiamato ad un particolare servizio.La Chiesa Ordinariato Militare è articolata in Zone Pastorali e in comunità parrocchiali. Queste ultime comprendono ogni realtà militare fornita di quelle strutture logistiche indispensabili per una vita ecclesiale e guidata da un cappellano militare con funzione di parroco.Questa Chiesa, per il particolare ministero che rende e che fortemente la caratterizza, può a maggior ragione essere denominata quale “Chiesa tutta ministeriale”, cioè tutta “diaconia” verso quei giovani che dalle varie Chiese e da ogni parte d’Italia giungono nelle caserme. Servizio primario che la Chiesa rende al mondo militare è quello di armonizzare il rapporto tra la fedeltà alla legge di Dio e la fedeltà alle giuste leggi degli uomini; tra il Vangelo della vita5 e l’adempimento del proprio dovere a difesa della vita, correndo il rischio di uccidere o di essere uccisi; tra il perdono e la pena necessaria per ristabilire la giustizia lesa6. Per questo difficile ministero e nella totale fedeltà al Vangelo, la nostra Chiesa si impegna ad essere sale, luce e lievito7.


Organi del Servizio Pastorale

La Curia dell’Ordinariato Militare ha sede in Roma e costituisce la comunità sacerdotale fondamentale che coadiuva l’Arcivescovo nella costruzione della comunione soprattutto tra i cappellani militari, e nell’opera di evangelizzazione di tutta la Chiesa Ordinariato Militare.La Curia è caratterizzata come comunità d’accoglienza, di servizio ai cappellani e d’animazione di tutta la pastorale.Di accoglienza: è bene che tutti i cappellani conoscano questa comunità sacerdotale nella quale potranno essere ospitati, condividere le proprie esperienze pastorali, ricevere eventuali orientamenti e aiuti.Di servizio: attraverso gli Uffici competenti vengono seguite le pratiche burocratiche concernenti la situazione matricolare e di impiego dei singoli cappellani.Di animazione: attraverso gli Uffici Pastorali competenti a cui fanno riferimento le Commissioni Pastorali, arriveranno alle singole comunità suggerimenti e proposte.La vita della Curia ha una duplice dimensione: interna ed esterna. Secondo le direttive dell’Ordinario Militare, gli Officiali di Curia trascorrono parte del loro tempo a contatto con i cappellani nelle loro sedi di servizio, parte impegnati nella Curia per formulare le necessarie sintesi, programmare e pregare insieme.La Curia è composta dal Vicario Generale, da tre Ispettori-Vicari Episcopali, da eventuali altri Vicari, dal Cancelliere Segretario Generale e da Officiali. Per la loro nomina l’Arcivescovo si sforzerà di seguire solo criteri soprannaturali, dopo aver anche ottenuto il parere del Consiglio Presbiterale8.Il Vicario Generale, designato dall’Ordinario Militare, è nominato dalla competente autorità statale secondo le norme di legge; ha i diritti e i doveri propri del suo stato a norma del Codice di diritto canonico. La sua potestà è ordinaria-vicaria9, però esercitata a nome del Vescovo10. Il Vicario Generale agisce in nome del Vescovo, a lui deve riferire quanto opera, senza mai andare contro la sua volontà e il suo intendimento11; deve inoltre collaborare con i Vicari Episcopali ed evitare conflitti e confusione nel governo della diocesi12. Con più immediata e specifica responsabilità, il Vicario Generale è referente dell’Ordinario Militare per i cappellani militari e per la pastorale nelle Forze di Polizia: Carabinieri e Guardia di Finanza.Gli Ispettori, previsti e nominati secondo le norme di legge, sono designati a loro volta dall’Ordinario Militare. Finché dura il loro servizio di Ispettori, sono Vicari Episcopali con responsabilità pastorali organizzative. In particolare, sono referenti dell’Ordinario Militare per i cappellani militari e la pastorale nelle tre Forze Armate: Esercito, Marina, Aeronautica. Sono inoltre Vicari Episcopali, ognuno per un settore pastorale, secondo la volontà che l’Ordinario Militare manifesta.E’ ruolo specifico degli Ispettori animare fraterni rapporti con i cappellani militari e relazioni amichevoli di collaborazione con i Comandi; rendersi disponibili con visite, consigli e sostegni nelle difficoltà; essere guide illuminate, sempre nella fedeltà al loro mandato, alle direttive dell’Ordinario Militare e alla fiducia che i fedeli ripongono in loro.La Curia Arcivescovile – oltre agli Uffici che servono il ruolo militare dei cappellani – ha ancora Uffici Pastorali, presieduti da un Delegato Episcopale. A ciascuno di questi Uffici corrisponde una Commissione che, col suo Delegato, ha il compito di animare e di organizzare il settore pastorale che gli è affidato.Altri Vicari Episcopali ed Officiali di Curia possono essere nominati dall’Ordinario Militare con compiti specifici, secondo esigenze e meriti13.Vicario Generale e Ispettori decadono dalle loro cariche qualora l’Ordinario Militare, entro sei mesi dalla sua nomina, non le rinnovi con atto esplicito14.Il Cancelliere Segretario Generale è nominato dall’Ordinario Militare; conserva questa carica fino a quando lo stesso Ordinario decide diversamente; svolge compiti che il Codice di diritto canonico stabilisce per il Cancelliere di Curia; esegue quanto il Consiglio di Curia ha deciso.


Organismi Pastorali Consultivi

L’Arcivescovo Militare, segno e sacramento di Cristo Pastore, ha la piena responsabilità del governo della Chiesa a lui affidata. Affinché possa decidere secondo la volontà di Dio e per piacere a lui, ricorre alla preghiera e al consiglio dei fedeli. Promuove in tal modo la corresponsabilità alla vita ecclesiale, orientando di conseguenza le proprie scelte così da non pentirsi delle sue decisioni: “Fa’ tutto col consiglio e non ti pentirai dopo averlo fatto”15.Organi di consiglio o consultivi16 sono: il Sinodo Diocesano, il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale e il Collegio dei Consultori.Il Sinodo Diocesano è indetto e presieduto dall’Ordinario Militare o da suoi Delegati. Mentre nel suo aspetto esterno presenta carattere giuridico istituzionale, nella sua natura profonda è momento di comunione, è la più significativa delle espressioni della sinodalità a livello di Chiesa particolare17. La normativa su questo organismo è data, pur con valenza diversa, dal Direttorio pastorale dei vescovi18, dal Codice di diritto canonico19, dal Cerimoniale dei vescovi20 e dalla legislazione particolare della Chiesa Ordinariato Militare21.Il Consiglio Episcopale è presieduto dall’Ordinario Militare ed è composto dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali; partecipa inoltre, il Cancelliere Segretario Generale dell’Ordinariato con il compito di redigere i verbali e di stenderne i relativi atti. Il Vicario Generale e i Vicari Episcopali sono chiamati a condividere più direttamente la responsabilità e l’attività pastorale della Chiesa Ordinariato Militare22.Il Consiglio Presbiterale. Il suo fondamento teologico si trova nell’unità tra presbiteri e vescovo, basata sulla comunione ontologico-sacramentale tra loro, pur nella differenza di grado. Su questa comunione sacramentale e gerarchica si basa il fatto che i presbiteri sono i cooperatori dell’Ordine Episcopale23 e i vescovi li hanno come inecessari aiuti e consiglieri nel ministero e nella funzione di insegnare, santificare e pascere il Popolo di Dio24. Il Consiglio Presbiterale è presieduto dal Vescovo ed è l’espressione qualificata della collaborazione e corresponsabilità del Presbiterio nel coadiuvare il Vescovo nel governo della Chiesa Ordinariato Militare. L’attività è regolata a norma del canone 495 del Codice di diritto canonico e dagli Statuti approvati dall’Ordinario Militare.Il Consiglio Pastorale è la manifestazione della comunione tra tutti i fedeli che, sotto la guida del Vescovo, esercitano il diritto ed adempiono il dovere di cooperare attivamente – ciascuno secondo il proprio carisma e la propria condizione – all’edificazione del Corpo Mistico di Cristo. Compiono questo in virtù della loro partecipazione al triplice dono-missione e dignità: profetica, sacerdotale, regale di Cristo25.Il Consiglio Pastorale a livello nazionale è presieduto dall’Arcivescovo, a livello di zona pastorale è presieduto dal Capo Servizio, a livello parrocchiale di caserma è presieduto dal cappellano militare. Questo Consiglio è regolato a norma del canone 536 del Codice di diritto canonico e dagli Statuti approvati dall’Ordinario Militare.E’ auspicabile che, ove possibile, il Consiglio Pastorale sia potenziato da tre Centri Sacramentali-Pastorali: profetico, sacerdotale, regale. Dei tre Centri Pastorali fanno parte sia i componenti del Consiglio Pastorale, che altri fedeli. La costituzione di questi centri avviene informando l’Ordinario e sottoponendoli alla sua approvazione e alla sua preghiera.


Organismi Consultivi – Deliberativi

Collegio dei Consultori. E’ costituito a norma del canone 502 del Codice di diritto canonico; lo presiede l’Ordinario Militare e, nei casi previsti, il Consultore con più anni di ordinazione26. In caso di Sede Vacante, entro otto giorni, il Collegio elegge l’Amministratore Diocesano27. Nei casi previsti assume le competenze del Consiglio Presbiterale28; riceve la professione di fede dell’Amministratore Diocesano29; prende atto della Lettera Apostolica che l’Ordinario presenta nel prendere possesso canonico della Chiesa Ordinariato Militare30. Il parere di detto Consiglio e il suo consenso sono necessari a norma dei canoni 272, 485, 1018 § 1 e 2, 1277, 1292, 1295.Consiglio per gli Affari Economici. E’ costituito a norma del canone 492 del Codice di diritto canonico, è presieduto dall’Ordinario Militare o da un suo Delegato; è composto da esperti in materia, eminenti per integrità. Deve essere consultato dal Vescovo a norma dei canoni 444, 1263, 1277, 1281. Il consenso di detto consiglio è necessario a norma dei canoni 1277, 1292, 1287.


Il Popolo Cristiano Militare
 

Appartengono alla Chiesa Ordinariato Militare e sono soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario coloro che, battezzati nella Chiesa Cattolica, fanno parte dell’ordinamento militare: coloro che prestano servizio militare in modo temporaneo e continuativo; gli allievi delle Scuole, Accademie e Istituti di formazione militare; i militari cattolici di altre nazionalità residenti e operanti in Italia quando manchi il loro cappellano; i fedeli – sacerdoti, membri di Istituti religiosi o di Società di vita apostolica, laici – che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall’Ordinario Militare. In particolare, tra essi vanno ricordati i sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e i membri dell’Associazione Per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate; il Corpo militare della Croce Rossa Italiana e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; il personale civile dipendente dall’Amministrazione militare; i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall’Amministrazione militare, come pure i parenti e le persone di servizio purché residenti nella stessa casa; coloro che prestano servizio nell’ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato31.La giurisdizione dell’Ordinario Militare e dei cappellani, cumulativa con quella dei vescovi diocesani e dei parroci, rende possibile che i fedeli militari possano inserirsi ugualmente, se lo desiderano, nelle comunità parrocchiali militari o nelle comunità parrocchiali locali. E’ bene però, per quanto riguarda la vita parrocchiale, che i fedeli operino una scelta che permetta loro la regolarità di un cammino di fede con la comunità in cui scelgono di inserirsi.Si operi con spirito di servizio e solidarietà, in piena intesa con le Chiese particolari e locali, per il bene spirituale delle Associazione d’Arma e di ex-combattenti, pur non appartenendo queste alla giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario Militare.Come tutti i cristiani, anche i militari sono chiamati da Dio alla santità che realizzano nel loro stato di militari “in quanto tali”, e non “malgrado” il loro stato. Essi infatti, devono rendersi sempre più coscienti di essere “servitori della sicurezza e della libertà dei popoli e, mentre adempiono rettamente il proprio dovere, concorrono al mantenimento della pace”32.Nel mondo militare sono chiamati ad esercitare il loro sacerdozio battesimale elevando a Dio – come offerta a lui gradita – il lavoro e il sacrificio proprio e altrui33 per la convivenza pacifica tra gli uomini, in unione a tutti coloro che col sacrificio della propria vita hanno reso la suprema testimonianza di amore.Sono autentici ministri e il loro servizio è veramente dono, dovere e missione per la pace e per la difesa degli inalienabili diritti dell’uomo: nella loro vita si realizza la beatitudine degli “operatori di pace”, chiamati figli di Dio34.Il loro servizio deve essere vissuto come vocazione e missione; se altri motivi fossero stati all’origine della loro scelta militare, la Chiesa li dovrà aiutare a scoprire le motivazioni cristiane del loro servizio e l’utilità della loro missione per i fratelli.Nutrano pensieri di pace e siano animati da carità cristiana, anche qualora fosse necessario da parte loro il ricorso alla forza per una giusta e doverosa difesa degli innocenti, degli indifesi, degli inermi, della società e della Patria che in loro ripongono fiducia e speranza.Il militare cristiano ha oggi la possibilità di incontrare fratelli di ogni estrazione sociale, culturale e religiosa e addirittura – nelle missioni internazionali di pace – di ogni nazionalità, e di condividere con loro la vita di ogni giorno. Verso tutti dovrà distinguersi, non soltanto per l’integrità della propria vita e per l’accoglienza incondizionata verso tutti, ma anche per la chiarezza delle ragioni morali che lo ispirano nella sua professione.Con gli atei avrà atteggiamento di rispetto e di attesa, come verso coloro che non hanno ancora avuto il dono della fede o non lo hanno voluto accettare: Dio è padre di tutti e tutti ama.Ai non cristiani si avvicinerà con uguale rispetto, cercando di conoscere la “loro verità”, soprattutto quando siano fedeli praticanti animati da retta coscienza, ricordando sempre che non si salva nemmeno chi è in seno alla vera Chiesa solo con il corpo ma non con il cuore35.Incontrando i fratelli separati, con i quali si ha in comune la stessa fede e alcuni sacramenti, cercherà di evidenziare più ciò che li unisce, che ciò che li divide. Rispettando le differenze, si sforzerà di vivere e compiere con loro il cammino verso l’unità: per essa, il Signore Gesù e la sua Chiesa pregano.Particolare attenzione dedichino a quei fratelli che hanno abbandonato la pratica della vera fede per aderire alle sètte, oggi così diffuse anche in Italia. Ritengano primo dovere di carità fare luce sugli errori e, talvolta, sulle strumentalizzazioni di cui molto spesso questi nostri fratelli sono vittime. Con la testimonianza del rispetto e dell’amicizia, in spirito di dialogo tanto sincero quanto fermo, li aiutino a riscoprire le motivazioni autentiche della fede che hanno perduto.Allo stesso modo dialoghino con tutti coloro che non condividono il servizio militare o, anzi, lo ritengono contrario al Vangelo. Oltre alle motivazioni opposte a quest’erronea opinione che la Chiesa Ordinariato Militare non mancherà mai di proporre a tutti, sarà il servizio disinteressato dei soldati in difesa dell’uomo a far trasparire il valore evangelico del loro servizio e della loro vita.La presenza del popolo cristiano all’interno del mondo militare sia perciò qualificata dall’amore che fermenta e nobilita il servizio di tutti, testimoniando e ricordando che la forza e il coraggio, virtù tipiche del militare, raggiungono il loro apice quando si completano nella virtù cardinale della fortezza che reprime il timore, modera la temerarietà36, sostiene la volontà del bene comune37 e non degenera mai in violenza provocata dall’odio38.

 
1 Cfr. Vaticano II, Lumen gentium, 4.
2 Cfr. S. Congregazione Concistoriale, Istruzione Sollemne semper del 23.04.1951; Legge 01/06/1961, n. 512.
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Spirituali Militum Curae, 1.
4 Cfr. G. Ghirlanda, De differentia praelaturam personalem inter et Ordinariatum Militarem seu Castrensem, “Periodica” 76 (1987), pp. 219-251.
5 Cfr. Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae.
6 La Bibbia afferma questo concetto fondamentale specialmente in rapporto alla redenzione operata da Cristo: Cfr.: Rm. 3,25; 1Gv. 2,2; 1Gv. 4,10.
7 Cfr. Mt.5,13.14; 13,33; Lc. 13,20-ss.
8 S. Congregazione per i Vescovi, Ecclesiae imago, 98; 200.
9 Cfr. Codex Iuris Canonici, 476; 479.
10 Cfr. Ibid., 131, §2.
11 Cfr. Ibid., 480.
12 Cfr. Ibid., 65.
13 Cfr. Ibid., 477, §1.
14 Cfr. Modifiche alla Legge 01/06/1961, n. 512.
15 S. Benedetto, La Regola, 3.
16 Cfr. E. Miracoli, La legislazione sul Sinodo Diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 1, (1991), p. 30.
17 Cfr. Dortel-Claudot, L’èveque et la synodalitè dans le nouveau Code de Droit Canonique, “Nouvelle Revue Thèologique”, 106 (1984) pp. 664-ss.
18 S. Congregazione per i Vescovi, Ecclesiae imago, 162-165.
19 Cfr. Codex Iuris Canonici, 460-468.
20 Liturgia Romana, Caerimoniale Episcoporum, 1069-1176.
21 Cfr. G. Mani, Regolamento del Sinodo della Chiesa Militare d’Italia, Roma 1997.
22 Cfr. Codex Iuris Canonici, 473, §4.
23 Vaticano II, Presbyterorum ordinis, 2.
24 Cfr. G. Ghirlanda, Consiglio Pastorale Diocesano in Nuovo dizionario di Diritto canonico, Milano 1993.
25 Cfr. Idem.
26 Cfr. Codex Iuris Canonici, 502.
27 Cfr. Ibid., 421.
28 Cfr. Ibid., 501, §2.
29 Cfr. Ibid., 833,§4.
30 Cfr. Ibid., 382, 404.
31 Cfr. Giovanni Paolo II, Spirituali Militum Curae, X, 3; Statuti dell’Ordinariato Militare, I,8.
32 Vaticano II, Gaudium et spes, 79.
33 Cfr. Rm. 12,1.
34 Cfr. Mt. 5,9.
35 Cfr. Vaticano II, Lumen gentium, 14.
36 Cfr. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.123, aa. 2-3.
37 Cfr. Ibid., aa.4-5.
38 Cfr. infra, 580-ss.

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