LEGGE 1° giugno 1961, n. 512

LEGGE 1° giugno 1961, n. 512

Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I:
Stato giuridico

PARTE I:
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari.

Art. 2
L’alta direzione del servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate della Stato è devoluta all’Ordinario militare per l’Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L’Ordinario militare e il Vicario generale sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d’armata e al grado di maggior generale [generale di brigata]. Gli ispettori sono assimilati di rango di brigadier generale [tenente colonnello]. Il Vicario generale militare sostituisce l’Ordinariato militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

Art. 3
La giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e sui Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all’Ordinario militare dalle autorità governative di intesa con la superiore autorità ecclesiastica. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

PARTE II:
ORDINARIO MILITARE
VICARIO GENERALE MILITARE
ISPETTORI

Art. 4
La nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 27-5-1929, n. 848.

Art. 5
L’Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro per la difesa.

Art. 6
La formula del giuramento dell’Ordinario militare è la seguente:
“Davanti a Dio e suoi Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato”.
“Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni.
Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”.

Art. 7
La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:
“Davanti a DIO e suoi Santi vangeli, io giuro e prometto, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”.

Art. 8
L’Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l’ufficio fino al compimento del 65° anno di età.
Gli ispettori possono conservare l’ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 9
Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall’articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall’ufficio d’autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 10
L’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età o d’autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.

Art. 11
Salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 12 secondo comma, 13 e 14, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 12
L’Ordinario militare che cessa dall’ufficio per età o d’autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età, d’autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 13
Il Vicario generale e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell’Ordinario militare, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.
In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 14
Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

PARTE III:
CAPPELLANI MILITARI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15
L’ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
– primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
– cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
– cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

Art. 16
Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 17
La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell’Ordinario militare.

Art. 18
I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all’incondizionato servizio militare.

Art. 19
Il cappellano militare, all’atto di assumere servizio, deve presentare giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 20
I cappellani militari si distinguono in:
– cappellani militari in servizio permanente;
– cappellani militari in congedo;
– cappellani militari in congedo assoluto.
I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d’impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma osservano il grado e l’onore dell’uniforme.

Art. 21
I cappellani militari del servizio permanente, di completamento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell’Esercito.
L’iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica.
L’organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 22
L’anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23.
Per anzianità relativa si intende l’ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
L’anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina e di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
A parità di anzianità assoluta, l’anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall’età.

Art. 23
Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma, 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 24
I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in casi di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.
Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 25
Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari per le matricole dell’Esercito.

Art. 26
L’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando vari o cessi l’anzidetta dipendenza.
L’Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.
La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l’insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.
La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.
Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all’articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell’Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 27
Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
La licenza ordinaria è concessa dall’Ordinario militare, previo nulla osta dell’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell’Ordinario militare, dall’Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

Continua