Legge 512

PARTE III:
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
 

Art. 95
Per le pensioni normali all’Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, nonché ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 96
Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

Art. 97
Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra ai cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.

 

TITOLO IV:
Disposizioni transitorie

 

Art. 98
I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all’articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano addetto se rivestano il grado di cappellano.
I cappellani militari predetti conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all’articolo 21.

Art. 99
Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.
I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianità di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.
I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all’articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di età di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni.

Art. 100
I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualità di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all’articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra.
I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 101
Per la copertura dei posti disponibili dopo l’applicazione dell’articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell’Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1° gennaio 1961 si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età.
Ai fini dell’anzianità utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva è valutabile in ragione della metà e fino ad un massimo di tre anni.
Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all’atto della loro nomina.

Art. 102
Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l’avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva.

 

TITOLO V:
Disposizioni finali

 

Art. 103
Sono iscritti, in ruolo d’onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l’indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni; mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie; I cappellani militari del ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

Art. 104
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Art. 105
All’onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivate dall’attuazione della presente legge, si farà fronte nell’esercito 1960-1961:
– per lire 8.500.000 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
– per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno;
– per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 106
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1961
GRONCHI

FANFANI – ANDREOTTI – SCELBA
TAVIANI – TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

 

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TABELLA N.l

 

TABELLA ORGANICA
DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

 
A) Primi cappellani militari capi:

N. 23, di cui 12 impiegati presso l’Esercito, 5 presso la Marina, 4 presso l’Aeronautica, 1 presso la Guardia di Finanza e 1 presso il Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza. B) Cappellani militari capi e cappellani militari addetti;
N. 179, di cui 110 impiegati presso l’Esercito, 17 presso la Marina, 21 presso l’Aeronautica, 12 presso la Guardia di finanza e 19 presso il Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Legge 22 novembre 1973, n. 873. Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle forze armate dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

 

la seguente legge:

Art. 1
L’articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente: “La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età”.

Art. 2
La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE
RUMOR – TANASSI – TAVIANI
LA MALFA – COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

 

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI
IN SERVIZIO PERMANENTE

 

A) Primi cappellani militari capi:
N. 40, di cui 36 impiegati presso l’Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di Finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.
B) Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:
N.159, di cui 130 impiegati presso l’Amministrazione della difesa, 11 presso la Guardia di Finanza, 18 presso il Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.